L’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa: trattandosi di mera argomentazione giuridica per sostenere l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto, può essere sollevata per la prima volta nella fase finale del giudizio o nel giudizio di appello.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 167

Conformi

Cass. civ., sez. III, 03.07.2014, n. 15228

Cass. civ., sez. III, 16.03.2012, n. 4234

Corte d’Appello di Firenze, 08.01.2015

Corte d’Appello di Bologna, 15.11.2013