Il credito del compenso del liquidatore di società non è assistito dal privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, n. 2 cod. civ., atteso che il liquidatore non fornisce una prestazione d’opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d’opera ex art. 2222 c.c..
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2751 bis
Codice Civile, art. 2222
Conformi
Cass. Civ., Sez. I, 27.02.2014, n. 4769