In caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile la cd. compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1241

Codice Civile, art. 1242

Conformi

Cass. civ., sez. III, 13.08.2015,  n. 16800

Cass. civ., sez. lav., 29.08.2012, n. 14688