In materia fallimentare, il credito verso il fallito non può essere compensato con il debito di restituzione a seguito di esperimento di azione revocatoria, atteso che quest’ultimo è un debito verso la massa e non verso il fallito e, pertanto, manca, perché possa operare la compensazione, il requisito della reciprocità delle obbligazioni, non correndo i rapporti di debito e credito tra i medesimi soggetti.

Riferimenti normativi

Legge Fallimentare, art. 56

Legga Fallimentare, art. 67

Conformi

Cass. civ., sez. I, 14.10.1998,  n. 10140

Tribunale di Mantova, 2.07.2003