L’attività di consulenza legale svolta in favore dell’impresa, anche se avente ad oggetto la ristrutturazione aziendale, non può intendersi come prestazione di natura primaria, assolutamente necessaria per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. I relativi pagamenti, pertanto, non possono giovarsi dell’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, Legge Fallimentare.
Riferimenti normativi
Legge Fallimentare, art. 67