In base al dettato letterale contenuto negli artt. 16 comma 3, 42 e 44 L.F., dalla data della sentenza di fallimento, il fallito viene privato della disponibilità dei suoi beni e gli atti da lui compiuti sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al fallimento (artt. 42 e 44 L.F.), poiché la sentenza che dichiara il fallimento produce i suoi effetti quando la stessa viene depositata in cancelleria, ma tali effetti sono, tuttavia, opponibili ai terzi quando la sentenza viene iscritta nel registro delle imprese (art. 16 comma 3 L.F.). Nel caso in cui il fallimento attore invochi che il terzo sia venuto altrimenti a conoscenza della dichiarazione di fallimento e l’applicazione dell’art. 2913 c.c., incombe su di lui dimostrare l’effettiva conoscenza della dichiarazione di fallimento in capo al terzo.

 

Riferimenti normativi

Legge Fallimentare, art. 16

Legge Fallimentare, art. 17

Legge Fallimentare, art. 42

Legge Fallimentare, art. 44

Codice Civile, art. 2913

 

Conformi

Tribunale di Milano, Sentenza n. 5209 del 2012

Tribunale di Milano, Decreto n. 1030 del 2014