La prova del danno derivante da dequalificazione, che può assumere diversa natura, può essere fornita anche ai sensi dell’art 2729 codice civile, attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, e a tal fine possono, ad esempio, essere valutate quali elementi presuntivi la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa nuova collocazione lavorativa dopo la lamentata dequalificazione. Quanto alla quantificazione del danno, essa può avvenire con liquidazione equitativa ogniqualvolta non sia possibile determinarla sulla base di criteri precisi di carattere medico-legale.

riferimenti normativi
art. 2103 c.c.
art. 2729 c.c.

conformi
Cass. Civ. Sez. Un. del 17 luglio 2008 n. 19596
Cass. Civ. Sez. Lav. del 26 novembre 2008 n. 28274