L’art. 24 D.L. 201/11 non costituisce un diritto potestativo del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro, che richiede invece l’accettazione del datore di lavoro che può consistere anche nel decorso del tempo tra la data di maturazione dei requisiti pensionistici ed il licenziamento intimato; per poter proseguire il rapporto di lavoro oltre i limiti di età occorre che il datore di lavoro abbia prestato alla prosecuzione del rapporto di lavoro, dal momento che il datore di lavoro era in grado di sapere la maturazione della pensione, il fatto che il rapporto di lavoro sia comunque proseguito tra le parti con regolare adempimento delle rispettive prestazioni per un periodo significativo è un effetto direttamente riconducibile alla volontà, seppur espressa tacitamente con un comportamento concludente. L’art. 24/4 D.L. 201/2011 estende la tutela dell’art. 18 nel caso in cui le parti abbiano consensualmente ritenuto di prolungare la durata del rapporto dopo il consensuale prolungamento del rapporto.

riferimenti normativi
art. 24 co. 4o D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito il L. 22/12/2011 n. 214
art. 18 L. 300/70

conformi
Cass. Civ. S.U. 17589/2015