Nel caso di domanda di accesso al Fondo di Garanzia l’obbligazione dell’I.N.P.S. è meramente sussidiaria, il
datore di lavoro è soggetto obbligato in via principale e nel caso di fallimento del datore di lavoro è obbligatoria
l’infruttuosa escussione dello stesso quando il curatore del fallimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 L.F., dispone di non farsi luogo al procedimento di accertamento di stato passivo, prevedendo che non sarebbero state realizzate attività tali da permettere una qualsivoglia ripartizione a favore dei creditori. Il lavoratore pertanto non può chiedere all’I.N.P.S. l’intervento del fondo di garanzia se ai sensi dell’art. 2 co. 5 non vi sia stato l’esperimento infruttuoso dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo agli importi dovuti dal datore di lavoro. La preventiva escussione può attivarsi per espresso dettato legislativo o attraverso un’esecuzione individuale o mediamente l’ammissione del credito nel fallimento, se però il fallimento si è chiuso anticipatamente e il lavoratore non si è adoperato per tentare l’esecuzione individuale non avendo avuto un valido titolo esecutivo non può chiedere al Fondo di Garanzia.

riferimenti normativi
artt. 1-2 L. 297/82
art. 102 R.D. 267/1984

conformi
Corte d’Appello di Brescia 17/11/2010
Tribunale Reggio Calabria 23/06/2010

non conformi
Trib. Como 264/2009