La legittimazione del genitore a richiedere iure proprio all’ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l’abitazione del genitore, compatibile con l’assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale della sua effettiva presenza, in relazione all’unità di tempo considerata.
Riferimenti normativi
Legge 1.12.1970 n. 898, art. 6
Codice Civile, art. 147
Conformi
Cass. civ., sez. VI, 28.10.2013, n. 24316
Cass. civ., sez. I, 25.07.2013, n. 18075
Cass. civ., sez. I, 22.03.2012, n. 4555