Nell’ambito dell’azione di ripetizione del cliente verso la banca per indebiti pagamenti a fronte della eccepita nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere per le rimesse ripristinatorie dalla chiusura del rapporto, mentre per le rimesse solutorie da ogni singolo addebito in conto ritenuto illegittimo. E’ onere dell’attore provare che il conto corrente fosse affidato, dovendosi ritenere, diversamente, le rimesse sul conto corrente di natura solutoria (il Tribunale ha ritenuto prescritta l’azione di ripetizione dell’indebito aderendo a quella giurisprudenza di merito che, in contrasto con l’orientamento della Corte di Cassazione, ritiene non debba essere la banca a provare la natura solutoria di ogni rimessa, ma debba essere l’attore a provare che il conto corrente fosse affidato e la conseguente natura ripristinatoria della rimessa).

Riferimenti normativi
D.lgs. n. 385/1993, art. 120
Codice civile, art. 1283

Conformi
Tribunale di Mantova, sentenza del 11.06.2014

Contra
Cassazione Civile, sez. I, 26 febbraio 2014 n. 4518