Una volta maturate le condizioni previste per la pensione, il lavoratore non ha un diritto potestativo di proseguire automaticamente nel rapporto contrattuale fino al compimento del settantesimo anno di età, ma necessita del consenso dello stesso datore di lavoro. L’art. 24 co. 4 del D.L. 201/11 non è una norma attributiva di un diritto, ma una norma esclusivamente regolativa di una fattispecie
negoziale la cui insorgenza è il frutto dell’autonomia privata del lavoratore e del datore di lavoro. Al maturare dei requisiti pensionistici il datore di lavoro avrà diritto di licenziare il lavoratore, ma le parti possono concordare la prosecuzione del rapporto di lavoro. Seppure l’art. 24 sopra citato richieda il consenso da parte del datore di lavoro non è previsto che tale consenso debba essere espresso in forme sacramentali. In mancanza di alcuna esplicita previsione normativa, vige il principio generale di libertà di forma (art. 1350). Il consenso può essere manifestato anche in forma implicita (cd. Fatti concludenti). Sussiste un vero e proprio onere del datore di lavoro di manifestare il proprio dissenso tempestivamente, ossia prima del raggiungimento dell’indicato limite di età. Altrimenti il fatto di consentire al lavoratore di continuare oltre il suddetto limite, con conseguente pagamento della retribuzione per un notevole lasso di tempo, configura in comportamento inequivoco di consenso alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età.
riferimenti normativi
art. 24 co. 4 D.L. 201/11
art. 1350 c.c.
conformi
Cass. Civ. Sez. Unite 17589/15
Cassazione 02/02/2016 n. 1850