In sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale (nella specie, diffamazione a mezzo stampa) il giudice, anche d’ufficio, deve tenere conto dell’eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all’imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisionale, l’effettiva riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2043

Codice Civile, art. 2059

Codice di Penale, art. 185

Codice di Procedura Civile, art. 539

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 24.03.2011, n. 6739

Cass. Civ., sez. III, 4.05.1989, n. 2074