Il metodo di ammortamento a rate costanti c.d. “alla francese” non dà luogo di per sé all’anatocismo. Tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse composto per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all’italiana che si fonda sulle rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento “alla francese” è più ossequioso del dettato dell’art. 1194 codice civile, in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l’imputazione più ad interessi che a capitale.
Riferimenti normativi
Codice Civile, Art. 1283
Conformi
Tribunale di Venezia, sentenza del 27.11.2014
Tribunale di Siena, sentenza del 17.7.2014