Il distacco si configura quandoun datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamenteuno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di unadeterminata attività lavorativa; il distacco che comporti un mutamento dimansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. E’illegittimo utilizzare il distacco per ovviare agli esuberi di personale inquanto non rispettoso del requisito della temporaneità del distacco, inoltre ildistacco va disposto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa ese non viene indicata la natura, né la tipologia dell’attività lavorativa ildistacco è illegittimo, così come è illegittimo se nel caso di mutamento dimansioni manca il consenso del lavoratore.

Riferimenti normativi

art. 30 D.Lgs. 276/03

art. 2103 c.c.

conformi

Trib. Milano 328/13

Trib. Milano 3077/13