In tema di responsabilità medica,il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anchesulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa,l’integrale visualizzazione, ha l’obbligo d’informare la paziente dellapossibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello dispecializzazione, in vista dell’esercizio del diritto della gestante diinterrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1218

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 13.07.2011,n. 15386