Il provvedimento di rigetto o adozione dei provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 15 comma 8 L. Fall. non è reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdeciesc.p.c.: lo stesso art. 15 comma 8 L. Fall., stabilendo che possono essere emessi provvedimenti cautelari solo nella fase pre fallimentare e solo dal Tribunale presso il quale pende la domanda di fallimento, detta la regola per cui essi possono essere concessi, ovvero negati, esclusivamente  inauditaaltera parte e con decreto suscettibile di riesame unicamente da parte dello stesso Tribunale chiamato a pronunciarsi sull’istanza di fallimento.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art.669 terdecies

Legge Fallimentare, art. 15 comma8

Conformi

Corte d’App. Napoli, 17.04.2013