L’effetto abdicativo del dirittodi credito consegue alla messa in liquidazione della società ed alla successivacancellazione solo quando si tratti di un credito incerto oppure illiquido (chenecessita di una ulteriore attività giudiziale o extragiudiziale), mentre nelleipotesi in cui il credito sia caratterizzato da certezza e liquidità non puòfarsi discendere l’effetto presuntivo della rinunzia per comportamentoconcludente della mera mancata indicazione nel bilancio di tale posta attiva.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2495
Conformi
Cass. Civ. Sez. Un. 12.03.2013,n. 6070