L’impegno dei fideiussori,contenuto nel contratto di garanzia, a pagare senza eccezioni anche in caso diinvalidità dell’obbligazione principale non è un assoluto ma ammette deroghe,in particolare, quando l’eccezione del garante è fondata sulla nullità delcontratto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità dellacausa. Nell’ipotesi in cui attraverso il secondo contratto si tende ad assicurareil risultato vietato dall’ordinamento, l’invalidità del contratto “presupposto”si estende al contratto di garanzia, rendendo la sua causa illecita.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1343
Cod. Civ. art. 1939
Cod. Civ. art. 1945
Conformi
Cass. Civ. 14.12.2007, n. 26262
Cass. Civ. 17.03.2006, n. 5997
Cass. Civ. 07.03.2002, n. 3326