La possibilità che le partiaddivengano ad una soluzione bonaria della controversia non è condizione diammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.,provvedimento che ha e conserva natura cautelare: la valutazione in concreto ex ante della volontà conciliativa delleparti non è richiesta dalla lettera della norma, che è invece chiara nelconsiderare la conciliazione non solo unposterius rispetto allo svolgimento delle operazioni peritali ma anche una(seppure auspicabile) mera eventualità. La negazione della natura cautelare delprocedimento comporterebbe, di contro, che l’ammissibilità di un procedimentogiurisdizionale venga subordinata all’atteggiamento difensivo di anche una soladelle parti.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 696 bis
Conformi
Trib. Bologna, ordinanza 07.04.14
Trib. Milano, sez. X, ordinanza13.04.2011
Difformi
Tribunale Busto Arsizio,ordinanza 17.02.15
Trib. Roma, sez. VIII, ordinanza14.11.14
Trib. Parma, ordinanza 22.09.14
Trib. Varese, ordinanza 21.04.11
Trib. Rimini, ordinanza 11.07.10
Trib. Milano, ordinanza 23.01.07
Nota a commento a cura di:
Dott. Mattia Polizzi, tirocinante ai sensidell’art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale Ordinario di Como
IlTribunale di Como prende posizione, nell’ambito di un procedimento diaccertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, inmerito alle eccezioni pregiudiziali mosse dai resistenti,i quali, rifacendosi ad un dato orientamento della Giurisprudenza di merito, chiedonola declaratoria di inammissibilità del procedimento di specie, in ragione dellamancanza dell’intento conciliativo tra le parti in causa, posto che – secondol’orientamento disatteso dalla ordinanza de qua –, la possibilità diincardinare il procedimento ex art.696 bis c.p.c. si presenterebbe solonel caso in cui l’unico punto di dissenso sia ciò che in un giudizio ordinariosarebbe oggetto di C.T.U., di talché appaia assai probabile che le parti sianodisposte a conciliarsi, non residuando – sulla scorta di una valutazione daeffettuarsi ex ante – ulteriori punticontroversi. Partendo dalla natura di provvedimento cautelare fornita dallaCorte Suprema (cfr. Cass. SS.UU., 20.06.2007, n. 14301 e, più di recente,Cass., Sez. VI, 26.06.2014, n. 14505 e Cass., Sez. VI, 07.03.2013, n. 5698),confortata, anche alla luce di una interpretazione sistematica, dalla sedes materiae dell’istituto ilprovvedimento in commento ricorda come l’esito conciliativo insito nelprocedimento ex art. 696 bis c.p.c. sia una (per quantoauspicabile) eventualità, frutto di un diverso iter procedimentale chealtrimenti segue il modello cautelare. Discende da ciò che, come desumibiledalla dato testuale dell’art. 696 bisc.p.c., la norma di legge non offre cittadinanza a quello che potrebbe esseredefinito come un requisito di tendenziale conciliabilità tra le parti, restandounicamente rilevante ai fini della ritualità del procedimento il solo requisitodel fumus boni iuris, posto cheperaltro il periculum in mora è intale caso escluso dall’inciso della prima parte dell’art. 696 bis c.p.c., che espressamente consentedi chiedere il provvedimento de quo al di fuori dei casi delle condizioni dicui all’art. 696 del codice di rito.