Stabilire se una controversiadebba essere decisa dal giudice ordinario o dagli arbitri non integra unaquestione di competenza in senso tecnico, bensì una questione di merito, inquanto inerente alla validità o all’interpretazione del compromesso o dellaclausola compromissoria e all’improponibilità della domanda per rinunciaall’azione giudiziale.

Ne consegue che la relativaeccezione è soggetta al regime processuale delle eccezioni di naturasostanziale ed alle relative preclusioni (fattispecie nella quale dettaeccezione è stata ritenuta tardiva in quanto formulata dall’opponente a DecretoIngiuntivo in prima udienza e non già nell’atto di citazione in opposizione).

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.167

Codice di Procedura Civile art.183

Codice di Procedura Civile art.645

Codice di Procedura Civile art.806

Conformi alla prima parte della massima

Cass. Civ., sez. II 4.03.2011, n. 5265

Cass Civ., sez. II 21.11.2006, n. 24681

Cass. Civ., sez. I, 21.07.2004, n. 13516

Cass. Civ., Sez. Un., 5.04.2002,n. 9289

Trib. Como, 9.10.2013, n. 1355

Conformi alla seconda parte della massima

Cass. Civ., sez. I, 19.05.2006, n. 11857