L’opposizione a Decreto Ingiuntivo non comporta alcuna inversione dellaposizione sostanziale delle parti del giudizio: il creditore opposto mantiene,pertanto, la veste di attore e ildebitore opponente la veste di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non soloin tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioniprocessuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che,ai sensi dell’art. 269 c.p.c., l’opponente deve necessariamente chiedere al Giudice,con l’atto di opposizione, l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo alquale ritenga comune la causa.
La costituzione in giudizio del terzo chiamato con modalità non conformial disposto dell’art. 269 c.p.c. non sana la relativa irregolarità procedurale,in quanto l’accoglimento di tale prospettazione rimetterebbe alla mera volontàdella parte opponente l’applicazione della richiamata disciplinaprocessualcivilistica.
Riferimenti normativi
Codice diProcedura Civile, art. 645
Codice diProcedura Civile, art. 269
Conformi alla prima parte della massima
Cass. Civ., sez. II, 14.05.2014, n. 10610
Cass. Civ., sez. II, 16.07.2012, n. 13272
Cass. Civ., sez. III, 1.03.2007, n. 4800
Contra
Cass. Civ., sez. III, 15.05.2012, n. 7526
Trib. Viterbo, 23.06.2012
Conformi alla seconda parte della massima
Trib. Modena, 5.02.2012