Poiché anche il creditoeventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che sitratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudizialein separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimentodell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto didisposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azionenon è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c. per ilcaso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del creditoper la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto ladefinizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituiscel’indispensabile antecedente logico – giuridico della pronuncia sulla domandarevocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflittodi giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiariinefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza delcredito.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2901
Cod. Proc. Civ. art. 295
Conformi
Cass. Sez. Un. 2004 n. 9440
Cass. Civ. 2005 n. 19775
Cass. Civ. 2005 n. 16577
Cass. Civ. 2005 n. 19129
Cass. Civ. 2006 n. 5246
Cass. Civ. 2007 n. 19289
Cass. Civ. 2009 n. 16722
Cass. Civ. 2009 n. 1968
Cass. Civ. 2012 n. 1129