Un medesimo centro d’imputazionee di interessi è desumibile: dalla coincidenza della struttura organizzativa eproduttiva delle imprese; dalla promiscua utilizzazione della prestazionelavorativa del ricorrente da parte delle varie società in modo tale daindividuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverseattività delle singole imprese verso uno scopo comune; dall’unicità diorganizzazione di mezzi tra le due imprese; dall’impiego dello stessopersonale. In presenza di tali elementi deve ritenersi l’esistenza di un unicodatore di lavoro con conseguente sussistenza di una responsabilità solidaledelle imprese convenute per il pagamento di retribuzioni.

riferimenti normativi

artt. 1344, 2359 c.c.

conformi

Cass. 1107/06

Cass. 2071/04