Il Giudice ha il dovere diverificare la fattibilità giuridica della proposta concordataria, intesa qualenon contrarietà della stessa a norme inderogabili dell’ordinamento, essendogliinvece precluso ogni vaglio in ordine alla sua convenienza economica, rimessaai creditori.
Detto controllo di legittimità si realizza tramite l’applicazione delmedesimo parametro in tutte le fasi della procedura concordataria (ammissibilità,revoca, omologa), non risultando pertanto precluso un riesame in ciascuna dellecitate fasi.
Tra le norme inderogabili dell’ordinamentodeve certamente essere annoverato il divieto di abuso del diritto, la cuiapplicazione, ormai ampiamente diffusa sia in riferimento agli istituti didiritto sostanziale che a quelli di diritto processuale, trova fondamento nelprincipio generale secondo cui l’ordinamento tutela il ricorso agli strumentiche esso stesso predispone nei limiti in cui essi vengano impiegati per il fineper cui sono stati istituiti, senza procurare a chi li utilizza un vantaggioulteriore rispetto alla tutela del diritto presidiato dallo strumento e a chili subisce un danno maggiore rispetto a quello strettamente necessario per larealizzazione del diritto dell’agente. L’utilizzo dello strumento delconcordato preventivo non può, pertanto, dirsi sottratto al divieto di abusodel diritto. Il Giudice, nell’effettuare il controllo di legittimità a cui ètenuto ai sensi di legge, dovrà conseguentemente verificare l’eventuale abusodi tale istituto, per la cui configurabilità non è sufficiente che la proposta appaia poco conveniente al debitore oche la stima dei beni sia ritenuta inadeguata, occorrendo invece che lemodalità di utilizzo del concordato rivelino l’intento di piegare talestrumento a finalità diverse da quelle per cui è predisposto (che consistononell’agevolare l’appianamento anticipato della crisi d’impresa mediante unasoluzione che tuteli i diritti di tutti i creditori con le modalità approvatedalla maggioranza) (Fattispecie nella quale la proposta di concordatoprevedeva, di fatto, il superamento dell’ingente esposizione debitoriachirografaria, con un impegno economico piuttosto contenuto, a fronte delrecupero a vantaggio dei soci della società debitrice di gran partedell’attivo, da acquisirsi per il tramite di società ad hoc costituite).
Riferimenti normativi
Legge Fallimentare, art. 162
Legga Fallimentare, art. 180
Conformi alla prima parte della massima
Cass. Civ., Sez. Un., 23.01.2013,n. 1521
Cass. Civ., sez. I, 23.05.2014, n. 11497
Cass. Civ., sez. I, 22.05.2014, n. 11423
Conformi alla seconda parte della massima
Cass. Civ., Sez. Un., 23.01.2013,n. 1521
Conformi alla terza parte della massima
Trib. Milano, 12.06.2014
Trib. Milano, 24.10.2012