Il principio secondo cui, nelle cause relative a rapportidi obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubblicheamministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato, la competenzaterritoriale secondo il criterio del forumdestinatae solutionis spetta all’autorità giudiziaria del luogo in cuihanno sede gli uffici di tesoreria (che, secondo le norme della contabilitàpubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato),continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopol’entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.lg. n. 77 del 1995, inquanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedereil tesoriere dell’ente, in base al mandato di pagamento. Inoltre, pur nonvenendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principiosi applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nelcontratto non sia previsto nulla in contrario
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1182
Codice di Procedura Civile, art. 20
Conformi
Cass. Civ., sez. VI, 7.05.2012,n. 6882
Cass. Civ., sez. I, 25.05.2005, n. 11016