Il principio della compensatio lucri cum damno può trovareapplicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambiconseguenza immediata e diretta del fatto illecito (nella specie, il principionon è stato ritenuto operante per il caso in cui l’assicurato contro gliinfortuni riceva dalla propria assicurazione il relativo indennizzo per lalesione patita a causa del fatto illecito del terzo).

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1223

Codice Civile, art. 2043

Codice Civile, art. 2056

Conformi

Cass. Civ., Sez. Un., 31.03.2008,n. 8271

Cass. Civ., sez. III, 6.12.2004, n. 22883

Cass. Civ., sez. III, 10.02.1999, n. 1135

Contra

Cass. Civ., sez. III, 11.06.2014,n. 13233

Cass. Civ., Sez.Un., 10.04.2002, n. 5119