L’erede legittimario che chiedala dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal de cuius, siccome celante una donazione,assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti – con conseguenteammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni– quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge,all’intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda diriduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In talesituazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto dellasimulazione ed il legittimario – benché successore del defunto – non può essereassoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c., néassume rilievo il fatto che egli – oltre all’effetto di reintegrazione –riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di unbene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unicoatto simulato, per una parte una regola probatoria e un’altra una regoladiversa.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1414
Codice Civile art. 1417
Codice Civile art. 536
Codice Civile art. 557
Conformi
Cass. Civ. 2013 n. 8215
Cass. Civ. 2009 n. 24134
Cass. Civ. 2005 n. 19468