Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversada quella originaria, introducendo una difesa obiettivamente diversa da quellaoriginaria, introducendo nel processo un petitumdiverso e più ampio oppure una causapetendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima eparticolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che siponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini dellacontroversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte edalterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, sicché risulti modificatasoltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo deldiritto, oppure sul petitum, nelsenso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivosoddisfacimento della pretesa fatta valere.
Riferimenti normativi
Codice di proc. civ. art. 183
Codice di proc. civ. art. 345
Conformi
Cass. Civ. 2007 n. 7579
Cass. Civ. 2000 n. 11930