Il soggetto convenuto in unseparato giudizio di revocatoria ordinaria promosso a garanzia delsoddisfacimento di un credito risarcitorio, deve ritenersi legittimatoall’intervento di cui all’art. 105 comma 2 c.p.c. nel giudizio promosso daimedesimi attori per il riconoscimento di tale credito.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura  Civile, art. 105

Codice Civile, art. 2901