La rivalutazione delle sommeliquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale,quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidataseparatamente, decorre dal momento della cessazione dell’invalidità temporaneae non dal giorno dell’evento dannoso.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1223
Codice Civile, art. 1224
Conformi
Cass. civ., sez. III, 20.06.1996,n. 5680