Con la modifica dell’art. 2751bis n. 5 c.c., introdotta dall’art. 36 D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012,il legislatore ha inteso raccordare la disciplina dettata dal codice civile inmateria di privilegi con la definizione di impresa artigiana prevista dallalegislazione di settore, con la conseguenza che per stabilire la naturaartigiana del credito deve farsi ora riferimento alla Legge quadro sull’artigianato(L. 443/1985) e non più all’art. 2083 c.c. o all’art. 1 L. Fall.. In base aquanto previsto da tale disciplina di settore deve, peraltro, escludersi in viadi principio che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane sia sufficientea dimostrare la natura artigiana dell’attività svolta (e quindi del creditoinsinuato al passivo fallimentare), essendo sempre necessaria la verifica circala perdurante sussistenza, con riferimento all’epoca di insorgenza del credito,di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione dell’impresa comeartigiana, come previsti dalla citata Legge quadro.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2083 c.c.
Codice Civile, art. 2751 bis
Legge n. 445 dell’.8.08.1985
R.D. n. 267 del 16.03.1942, art.1
Conformi
Tribunale di Milano 14.06.2013