Nel caso di trattazione unitariadi cause connesse e scindibili, che comporta un litisconsorzio facoltativo trale parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora siverifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una dellecause connesse, l’interruzione opera solo in riferimento al procedimento di cuiè parte il soggetto colpito dall’evento, non essendo poi automatica laseparazione della causa interrotta dalle altre trattate unitariamente.L’interruzione del singolo procedimento confluito nel processo unitario, delquale sia parte il soggetto colpito dall’evento interruttivo, e la prosecuzionedegli altri, infatti, non comporta alcuna lesione del principio delcontradditorio, in quanto l’eventuale compimento di atti istruttori nel corsodegli stessi non è opponibile alla parte privata della capacità processuale edetti atti istruttori potranno all’occorrenza essere rinnovati in presenzadella parte medesima, una volta ripreso il procedimento interrotto, sempresalvo il potere del giudice di disporre la separazione delle cause ai sensidell’art. 103 comma 2 c.p.c.. E’ tuttavia auspicabile che il giudice, nell’otticadi una maggiore linearità della gestione del processo, rinvii la trattazioneunitaria del processo, compreso l’eventuale compimento di atti istruttori, adun momento successivo al breve periodo di cui all’art. 305 c.p.c., in modo taleche, in caso di mancata tempestiva riassunzione ad opera di chi ne abbiainteresse, il giudizio prosegua senza soluzione di continuità tra le parti noncoinvolte dall’evento interruttivo.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art.103

Codice di Procedura Civile, art.274

Codice di Procedura Civile, art.300

Codice di Procedura Civile, art.305

Conformi

Cass. Civ., S.U., 5.07.2007, n.15142

Cass. Civ., S.U., 22.04.2013, n. 9686

Cass. Civ., sez. I, 21.04.2011, n. 9271

Cass. Civ., sez. II, 28.05.2010, n. 13125