L’articolo 168 L.F. si limita aspecificare che dalla pubblicazione nel registro delle imprese del deposito delricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, i creditorinon possono sotto pena di nullità iniziare o proseguire azioni esecutiveindividuali sul patrimonio del debitore. Il mero giudizio di merito diaccertamento dell’obbligo del terzo non è soggetto pertanto alla norma sopraindicata in quanto non trattasi di procedimento esecutivo in senso proprio.
Riferimenti normativi
R.d. 16 marzo1942 n. 267 (L.F.),art. 168
Codice di procedura civile, art. 548
Codice di procedura civile, art. 549
Conformi
Cass. Civ., Sez. II, 7.1.2009 n.28