Il termine per la riassunzionedel giudizio a seguito del fallimento di una delle parti decorre dallaconoscenza legale di tale evento nel corso del giudizio, la quale coincide ocon il momento in cui una delle parti, a mezzo procuratore, notifica alle altreparti una dichiarazione di intervenuto fallimento, ovvero, in assenza di talecomunicazione, col momento della dichiarazione resa dal procuratore nel corsodel giudizio. La conoscenza dell’evento interruttivo deve infatti esserecoperta da fede privilegiata e non può essere desunta aliunde da meri elementi di fatto.

Riferimenti normativi

R.d. 16 marzo1942 n. 267 (L.F.),art. 43

Codice di procedura civile art. 305

Conformi

Cass. Civ. 2013 n. 5650