Il contratto di cessione dicredito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue alsolo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce aquest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere laprestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazioneprevista dall’art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine diescludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato inbuona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1260

Codice Civile art. 1264

Conformi

Cass. Civ. 13.7.2011 n. 15364