In tema di immissioni acustichenon possono essere considerati fonte di un obbligo risarcitorio i meri fastidie le ansie, non connotate dal carattere di gravità, che non riverberino ipropri effetti sotto un profilo biologico (danno alla salute) ovveroesistenziale, non assurgendo la tranquillità familiare a valore costituzionalmenteprotetto e non potendosi accedere alla tesi del danno in re ipsa, non più percorribile alla luce della svolta ermeneuticatracciata da Cass. Sez. Un. 26972/2008, perché la tesi snatura la funzione delrisarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivoaccertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.Infatti, deve ritenersi che il danno non patrimoniale, che è danno-conseguenza,sia connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinatidalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistentenella lesione di specifici diritti inviolabili della persona atteso che, fuoridai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno nonpatrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile dellapersona costituzionalmente protetto.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 2043

Conformi

Cass. Civ. 2011 n. 17427

Cass. Civ. Sez. Un. 2008 n. 26972