la tesisostenuta dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.24418/2010 (che distingue il decorrere della prescrizione a seconda che sitratti di rimessa intrafido con funzione esclusivamente ripristinatoria dellaprovvista o di rimessa extrafido con funzione solutoria, per quest’ultimaeventualità dovendosi individuare il diesa quo dalla data del versamento e non dalmomento della chiusura del conto) implica che la banca, ove voglia eccepirel’intervenuta prescrizione di tale diritto alla ripetizione, abbia l’onere diprovare la natura solutoria di ogni rimessa. Ciò in rispondenza al principio divicinanza della prova e in ragione delfatto che l’argomento difensivo concernente la natura solutoria dei versamentirientra tra i fatti estintivi opposti dalla banca alla pretesa del cliente cheagisce per la ripetizione dell’indebito.
Riferimenti legislativi
Codice Civile, art. 2697
Codice Civile, art. 2935
Conformi
Cass. Civ., sez. I, 26.02.2014,n. 4518
Tribunale di Prato, 1.03.2013
Tribunale di Pescara, 24.06.2013
Tribunale di Taranto, 7.10.2013
Contra
Tribunale di Mantova, 11.06.2014