Il criterio dell’estrazione asorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall’art. 729 cod. civ. agaranzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibilefavoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendopertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, chepossono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizionefunzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabilee comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede dilegittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 729
Conformi
Cass. Civ. 3461/2013
Cass. Civ. 20821/2004
Cass. Civ. 12333/2003