L’assicuratore, che paga il debito del proprio assicurato in virtù della polizza fideiussoria, è surrogato nei diritti del creditore, contro il debitore ex art. 1949 c.c. con subingresso dello stesso fideiussore nella identica posizione giuridica del creditore principale, ivi comprese le cause legittime di prelazione che assistono il credito estinto.
Trib. Como (Febbraro), sent. n. 774/2008, 21 maggio 2008, dep. 30 maggio 2008
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – FIDEJUSSIONE – SURROGAZIONE DEL FIDEJUSSORE NEI DIRITTI DEL CREDITORE (art. 1949 c.c.)