Il fatto generatore di danno non consiste nella pura e semplice costruzione di macchine interferenti con il brevetto, bensì nella loro messa in commercio. Qualora il titolare di brevetto non dimostra di essere colui che sfrutta il brevetto stesso, e risulta che l’invenzione sia sfruttata, in base ad un contratto di licenza, da altri, egli può pretendere, a titolo risarcitorio, unicamente la mancata percezione delle royalties, ossia ciò di cui egli avrebbe avuto diritto da parte di un eventuale licenziatario, avendo egli ceduto a terzi il diritto di utilizzo dell’invenzione. In assenza di qualsivoglia allegazione agli atti circa la percentuale concretamente percepita dal licenziatario, le royalties devono essere quantificate dal Tribunale in via equitativa, sulla base dell’art. 86 del R.D. n. 1127/1939. Detta norma, occupandosi della determinazione del quantum, autorizza infatti una stima globale sulla scorta degli atti di causa e delle presunzioni che ne derivano, non discostandosi quindi dal disposto generale di cui all’art. 1226 c.c..
Trib. Como – G. Anzani (Pres.), S. Scirpo, B. Cao (Est.) – sent. n. 1086/08 del 13.6.08 dep. 31.7.08
Brevetto – Diritto di privativa – Violazione - Danno risarcibile al titolare che non sfrutta il brevetto personalmente – Mancata percezione delle royalties – Sussiste – Liquidazione equitativa - Art. 86 R.D. n. 1127/1939