Il fondamento causale del concordato preventivo va rinvenuto: 1) nel superamento dello stato di crisi dell’imprenditore; 2) nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti: affermazione che va letta in primo luogo come attribuzione di una valenza inderogabile all’indicazione di una misura minima di soddisfacimento di tutte la ragioni creditorie e che trova probante conforto nella lettera della legge e precisamente nell’inciso contenuto nell’art. 160,comma 1, lett. a) L.F. laddove, in relazione al contenuto del piano, si fa riferimento alla soddisfazione dei crediti.

Riferimenti normativi

R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art.160

 

* [1] La Corte d’Appello di Milano, con decreto n. cron.291/2016 del 26/01/2016, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il citato decreto del Tribunale di Como, richiamando i limiti dell’impugnabilità del decreto di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo delineati dalla Cassazione Civile con sentenza n.