Gli effetti della domanda di concordato preventivo, ed in particolare il divieto di azioni esecutive individuali, non impediscono ai creditori di iniziare o continuare giudizi di accertamento finalizzati all’accertamento del proprio credito ed anche alla formazione di un titolo esecutivo, salva la impossibilità di mettere individualmente in esecuzione il titolo e salva la eventuale falcidia esdebitatoria conseguente al provvedimento di omologazione del concordato. Eventuali provvedimenti a contenuto direttamente accertativo di crediti contestati emessi dal Giudice Delegato o dal Tribunale nel corso della procedura di concordato preventivo sono invece da qualificarsi come abnormi e contrastabili in ogni tempo con l’actio nullitatis. Il potere del Tribunale in seno alla procedura di concordato è pertanto limitato alla esclusione dei creditori dal diritto di voto in seno all’adunanza, allorché la loro ragione di credito sia contestata nell’andebeatur, nella entità ovvero nel rango e nella qualificazione.
Riferimenti normativi
R.D. 16 marzo 1942 n. 267,art.176
Conformi
Cass. Civ. n. 523/1999
* [1] La Corte d’Appello di Milano, con decreto n. cron.291/2016 del 26/01/2016, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il citato decreto del Tribunale di Como, richiamando i limiti dell’impugnabilità del decreto di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo delineati dalla Cassazione Civile con sentenza n.