La nuova disciplina dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto per oltre 10 anni, regolata dall’art 13 c.8 L. 157/92, novellata dall’art 47 d.l. 269/03, convertito nella l. 326/03, che ha operato una riduzione del 50% del beneficio e ha modificato l’ambito di operatività dello stesso si interpreta nel senso che la stessa ha fatto salvo il diritto ad ottenere il trattamento pensionistico (sia quello di pensione che quello di maggiorazione), secondo la previgente disciplina (e dunque con il coefficiente di 1,5), di tutti e solo quei lavoratori esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione Inail che alla data del 2/10/2003 avevano il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali ed avevano cioè maturato il diritto alla pensione; nonché a quei lavoratori che avevano avanzato domanda all’Inail ma sempre e solo entro la data del 2/10/2003.
Riferimenti normativi
art 13 c.8 L. 157/92
art 47 d.l. 269/03
legge n. 326/03
Conformi
Cass. Civ. Sez. Lav. 9096/14