La penale di estinzione anticipata del mutuo, trattandosi di una voce del tutto eventuale, non va considerata tra le “spese di chiusura della pratica”, di cui si tiene conto nella verifica anti usura. Essa può qualificarsi come prezzo del recesso e quindi come multa penitenziale ex art. 1373 c.c., che resta sottratta alla disciplina di cui all’art. 1384 c.c., prevista invece per la penale, intesa come liquidazione anticipata del danno.
Riferimenti normativi
Codice Civile, artt. 1383, 1384
Conformi
Tribunale di Ferrara, sentenza del 16.12.2015