Il ricorrente chiede al datore di lavoro il pagamento di alcune retribuzioni. Il datore di lavoro chiama il terzo denunciandone il comportamento colposo per non aver rispettato l’obbligo di dar corso alla procedura del cambio d’appalto. La terza chiamata eccepiva l’inammissibilità della domanda di manleva in quanto sarebbe stata dedotta la sussistenza di una garanzia impropria di origine extracontrattuale che non avrebbe quindi trovato spazio nelle ipotesi previste dall’art. 40 comma 3°. Mentre la trattazione della causa connessa secondo il rito del lavoro sarebbe stata ammissibile solo nel caso di garanzia impropria. Il giudice disattende la citata eccezione perché sarebbe comunque applicabile l’art. 40 comma 7°.
La domanda di manleva è svolta come causa accessoria ex art. 31 c.p.c., norma che è espressamente individuata dall’art. 40 comma 3° c.p.c. Al cambio appalto si applicava il ccnl del datore di lavoro e nel caso specifico trattandosi di appalto con modificazioni di termini, modi e prestazioni contrattuali non era prevista l’assunzione diretta, ma comunque era stata formulata proposta di assunzione al ricorrente che aveva rifiutato in quanto mai licenziato dal datore di lavoro le cui condizioni contrattuali erano più vantaggiose. Pertanto era da escludersi il pagamento da parte della terza chiamata.
Riferimenti normativi
art. 40 co. 3° c.p.c.
art. 39 c.p.c.
artt. 409 e 442 c.p.c.
Difformi
Trib. Bergamo 09/02/93
Cass. Sez. Lavoro 5102/88