Domanda di pensione presentata con un erroneo regime. Il rapporto giuridico previdenziale tra l’istituto previdenziale e i soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali ha rilievo pubblicistico e l’obbligo dell’ente di erogazione delle prestazioni previdenziali trova la propria fonte nella legge al verificarsi di determinati eventi e non in un atto di autonomia negoziale, vigendo in materia il principio di automaticità delle prestazioni, in ragione del più generale principio di solidarietà sociale assistenziale garantito. La domanda amministrativa dell’interessato diretta ad ottenere la prestazione previdenziale, pur costituendone un presupposto non può essere equiparato ad una proposta contrattuale e dunque la disciplina dei vizi della volontà propria del negozio giuridico non può trovare applicazione nel caso di errori. La legge non prevede alcuna forma di possibile ripensamento da parte dell’interessato, né la legge consente un potere di revoca/annullamento da parte dell’ente dell’erogazione previdenziale laddove ne sussistono i requisiti.
Riferimenti normativi
art. 1 co. 239 L. 228/12
non si rinvengono precedenti