L’art. 139 II co. codice delle assicurazioni private introduce non già un limite di risarcibilità al danno biologico da invalidità permanente, ma un più rigoroso sistema probatorio di tale tipo di danno biologico, il quale può essere riconosciuto solo in presenza di un accertamento clinico strumentale obiettivo. Deve ritenersi, pertanto, che in caso di lesioni di lieve entità per provare il danno biologico da invalidità permanente è indispensabile l’accertamento strumentale, e cioè un probante referto di diagnostica per immagini, mentre ai fini del danno da inabilità temporanea è sufficiente il riscontro visivo del medico legale, in alternativa all’accertamento strumentale, della relativa lesione.
Riferimenti normativi
Codice Civile, Art. 2055 s.s., 1226.
D. lgs. 7.10.2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), Art. 139
D. l. 24.1.2012 n. 1, Art. 32, comma 3 ter
D. l. 24.1.2012 n. 1, Art. 32, comma 3 quarter
Conformi
Giudice di Pace di Padova 17.12.2012, n. 1554
Giudice di Pace di Desio 28.5.2012, n. 376
Giudice di Pace di Torino 1.7.2013, n. 4415
Giudice di Pace di Palermo 24.6.2013, n. 2691
Giudice di Pace di Livorno 10.9.2013, n. 1165
Giudice di Pace di Campana 9.7.2012, n. 278
Giudice di Pace di Galatina 19.5.2012, n. 225
Giudice di Pace di San Benedetto del Tronto 22.5.2012, n.227