Ai sensi dell’art 33 L. 10492 il diritto di scegliere la sede di lavoro sussiste non solo al momento della costituzione del rapporto, ma anche nel corso del rapporto e pure se lo status di handicappato sia stato riconosciuto in tempi successivi all’inizio del lavoro. Non hanno alcun rilievo né l’individuazione del momento cronologico,rispetto alla costituzione del rapporto di lavoro, di insorgenza in capo al lavoratore del diritto al trasferimento, né il fatto che sussistano altri parenti di pari grado astrattamente idonei ad assistere la persona portatrice di handicap. Ciò che rileva è che il trasferimento sia possibile per il datore di lavoro. Attesa l’importanza del diritto protetto dalla norma in esame il trasferimento potrà dunque negarsi soltanto in presenza del rischio, derivante dallo spostamento del lavoratore, di un grave pregiudizio per il datore di lavoro; pregiudizio che dovrà essere necessariamente provato da quest’ultimo.

riferimenti normativi

Art. 33 Legge 10492

conforme

Tribunale di Bologna sentenza 46412

Tribunale di Como ordinanza 2492014