L’art. 29 D.Lgs. 276/03 applicabile non solo al lavoratore, ma anche alla cassa previdenziale, prevede un caso di litisconsorzio necessario. Tale regola si applica nell’ipotesi in cui si agisce nei confronti del committente, in tal caso il ricorrente (ivi compresa la Cassa) deve costituire il contraddittorio nei confronti di tutti(appaltatori e subappaltatori vari ed eventuali). Diversamente quando il lavoratore o la cassa agiscono soltanto nei confronti dell’appaltatore senza indicare alcuna solidarietà, l’art. 29 non opera, con la conseguenza che non opera il litisconsorzio necessario.
riferimenti normativi
art. 29 D.Lgs. 276/03
art. 102 c.p.c.
non si rinvengono precedenti